Statuto della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Siracusa
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE SIRACUSANA DI MUTUALITA'E DI ASSISTENZA
A mente dell'art. 18 del « Verbale di ricognizione » stipulato In Siracusa IS novembre 1957, ed in conformità all'art. 62 del Contratto Collettivo Nazionale dl Lavoro 13 settembre 1957, nonché in forza dell'accordo provinciale costitutivo, stipulato II 26 febbraio 1959 a Siracusa, viene costituta la « Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza ».
Art. 2 - SEDE E FUNZIONI
La Cassa Edile, che ha sede In Siracusa, è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'A.N.C.E., l'Intersind e le Federazioni Nazionali dei lavoratori (Fe.n.e.a.l.-UlL, F.i.l.c.a.-CISL e F.i.l.l.e.a.-CGIL) che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni nonché fra l'Associazione degli Industriali della provincia di Siracusa Sezione Costruttori Edili e la Fe.n.e.a.l.-UlL, F.i.l.c.a.- CISL e F.i.l.l.e.a.-CGIL della provincia di Siracusa.
Eventuali pattuizion1 assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al dì fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.
La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.Art. 3 - RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE
La rappresentanza della Cassa è esercitata dal Presidente.
I lavoratori assistiti eleggono domicilio legale presso la sede della Cassa Edile, per quanto concerne I servizi gestiti dalla Cassa medesima.Art. 4 - SCOPO E COMPITI
La Cassa Edile persegue lo scopo di gestire, a favore dei propri iscritti, tutte le entrate contemplate nell'art. 25 del presente Statuto, con esclusiva destinazione di carattere economico ed assistenziale.
La Cassa Edile provvede a:- a) prestazioni di previdenza e di assistenza;
- b) gestione accantonamento per ferie, gratifica Natalizia e festività;
- c) ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto o, nell'ambito delle direttive dl queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della circoscrizione di Siracusa ad esse aderenti.
La destinazione dei fondi è stabilita dalle competenti Organizzazioni Sindacali mediante contratto collettivo, accordo o protocollo speciale.
Art. 5 - ISCRITTI
L'iscrizione alla Cassa Edile è aperta a tutti i lavoratori e a tutte le Imprese che danno adesione alla contrattazione collettiva dalla quale la Cassa Edile promana.
Sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi alla Cassa Edile i datori di lavoro ed i lavoratori associati alle Organizzazioni sindacali contraenti ovvero vincolati a norma dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.Art. 6 - RAPPORTO DI ISCRIZIONE
II rapporto di Iscrizione alla Cassa Edile ha inizio dal giorno in cui l'operaio è assunto alle dipendenze dl un datore di lavoro che esercita la sua attività nella provincia dl Siracusa e che sia tenuto ad effettuare la predetta iscrizione a mente delle disposizioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
II rapporto si estingue per i seguenti motivi:- a) morte dell'iscritto;
- b) Cessazione dell'assistenza gestita dalla Cassa;
- c) passaggio dell'
- d) Iscritto alle dipendenze dl un datore di lavoro esercente un’attività diversa da quella prevista dall'art. 5;
- e) espatrio dell'iscritto;
- f) emigrazione dell'iscritto in altra provincia;
- g) cessazione permanente di attività lavorativa,
Titolo II - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI
Art. 7 - CONTRIBUTI
Le contribuzioni e i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 2 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Siracusa ad esse aderenti.
Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.
il Consiglio di gestione della Cassa stabilisce le modalità di versamento per quanto non stabilito a tal fine dal regolamento e dagli Accordi collettivi.
La quota del contributo a carico degli operai deve essere loro trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.
il datore dl lavoro risponde verso la Cassa del versamento dei contri-buti, anche per la parte di essi che a carico del lavoratore.Art. 8 - PRESTAZIONI
Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle organizzazioni dei datori dl lavoro e dei lavoratori della provincia di Siracusa aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di gestione.
La Cassa Edile dà automatica ed Integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.
Le prestazioni verranno effettuate con le modalità descritte nell’apposito Regolamento, sempre che non siano definite negli Accordi collettivi stipulati tra le parti di cui all'art. 2.
Fruiranno delle prestazioni esclusivamente gli operai iscritti alla Cassa per i quali siano stati regolarmente effettuati tutti i versamenti previsti da accordi collettivi nazionali e provinciali stipulati dalle Organizzazioni di cui al precedente art. 2.
In casi eccezionali il Comitato di gestione può deliberare, qualora esista la disponibilità finanziaria, l'estensione delle prestazioni anche agli operai iscritti per i quali non siano stati effettuati i suddetti versamenti, ma risulti certo ed imminente il recupero degli stessi.
Titolo III - ORGANI DELLA CASSA EDILE
Art. 9 - ORGANI
Sono organi della Cassa Edile:
- a) Comitato di presidenza;
- b) Il Comitato di gestione;
- c) Il Consiglio generale;
- d) Il Collegio sindacale.
Art. 10 - COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato dl presidenza è costituito dal Presidente e dal V1ce Presidente.
Uno fra I membri nominati dall’Associazione Provinciale degli Industriali di Siracusa Sezione Costruttori Edili assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione medesima.
Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
Spetta al Comitato di Presidenza dl sovraintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di gestione.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.Art. 11 - IL PRESIDENTE
Il Presidente presiede il Comitato di gestione ed il Consiglio generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte al terzo e in giudizio.
Spetta Inoltre al Presidente della Cassa di:- a) sovraintendere, di concerto col Vice Presidente, all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento dl attuazione;
- b) promuovere ed effettuare la convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di gestione e del Consiglio generale e presiederne le adunanze;
- c) dare esecuzione, di concerto col Vice Presidente, alle delibere degli Organi collegiali della Cassa;
- d) risolvere, di concerto con il Vice Presidente gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze ordinarie, di carattere amministrativo o disciplinare, che sorgessero fra essi e la Cassa;
- e) costituirsi in giudizio per le liti in cui è convenuta la Cassa Edile. In caso di assenza o di Impedimento il Presidente potrà delegare per Iscritto di volta in volta, ad altro membro effettivo del Consiglio di Amministrazione di parte datoriale, in tutto od in parte le proprie funzioni.
Art. 12 - IL VICE PRESIDENTE
Spetta al Vice Presidente di:
- a) sovraintendere, di concerto col Presidente, all'applicazione del presente Statuto e del regolamento di attuazione;
- b) dare esecuzione, di concerto col Presidente, alle delibere degli Organi collegali della Cassa;
- c) risolvere, dl concerto col Presidente, gli eventuali ricorsi presentati dagli Iscritti in ordine alle vertenze ordinarie, di carattere amministrativo o disciplinare, che sorgessero fra essi e la Cassa;
- e) collaborare con il Presidente per ogni altra sua attribuzione. In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro effettivo del Comitato di gestione di parte operaia, in tutto od in parte le proprie funzioni.
Art. 13 - COMITATO DI GESTIONE
Il Comitato di gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.
In particolare il Comitato di gestione predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite. In attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 2, relativi ai contributi e alle prestazioni nonché il bilancio consuntivo.
II Comitato dl gestione è nominato in misura paritetica dall'Associazione Provinciale degli Industriali dl Siracusa aderente all'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della provincia di Siracusa aderenti alle Associazioni nazionali dl cui all'art, 2.
Il Comitato di gestione è costituito complessivamente da 12 componenti. In caso dl necessità i rappresentanti nel Comitato di gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive.Art. 14 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE
Spetta 1n particolare al Comitato di gestione oltre a quanto indicato all’art. 13:
- a) deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;
- b) sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa;
- c) provvedere all'Impiego dei fondi della Cassa, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- e) provvedere alla formazione ed alla amministrazione del fondi di riserva;
- f) promuovere tutti i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
- g) curare la raccolta di dati statisti cl, la loro illustrazione e divulgazione nel rapporti annuali della Cassa;
- h) assumere e licenziare il personale della Cassa e fissarne il trattamento economico e normativo.
Art. 15 - DELIBERAZIONI
Per la validità delle adunanze del Comitato di gestione è necessaria la presenza della metà può uno del suoi componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.Art. 16 - CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio generale è composto da:
- a) 12 componenti del Comitato di gestione;
- b) 3 componenti nominati dall'Associazione Prov. degli Industriali;
- c) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali del lavoratori rappresentate nel Comitato dì gestione.
Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle indicate nell'art. 11 alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi stipulati tra le Associazioni nazionali dl cui all'art. 2.
Spetta al Consiglio generale di:
§ esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
§ approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
§ decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori dl lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.
Il Consiglio generale delibera con la maggioranza il due terzi dei suoi componenti.Art. 17 - COMPENSI
Ai componenti il Comitato di gestione e II Consiglio generale viene corrisposta a titolo dl indennizzo e rimborso spese, per la partecipazione a ciascuna seduta del relativo Organo, un emolumento il cui ammantare viene stabilito dal Comitato di Presidenza.
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Art. 18 - CONVOCAZIONI
II Comitato dl gestione si riunisce ordinariamente 4 volte al mese, e straordinariamente su Iniziativa del Presidente ovvero dl almeno 6 membri effettivi.
La convocazione del Comitato è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso dl eccezionale urgenza il termine fissato per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.
Gli avvisi devono contenere la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e l'elencazione degli argomenti da trattare (ordine del giorno).
In ogni caso il Comitato può riconvocarsi al termine dl una riunione, per una data successiva, senza formalità particolari, verbalizzando l'ordine del giorno della nuova seduta.
II Consiglio generale si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno con le formalità di convocazione di cui ai commi precedenti. Art. 19 - COLLEGIO SINDACALE
II Collegio sindacale è composto di tre membri di cui due designatala rispettivamente dall’Organizzazione territoriale dei datori dl lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'art. 2,
Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra gli Iscritti dei revisori ufficiali dei conti.
In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.
Saranno Inoltre nominati due sindaci supplenti, su designazione delle Organizzazioni Sindacali (uno di parte industriale ed uno di parte operala), destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti per causa di forza maggiore.Art. 20 - ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
Le attribuzioni, i doveri, le responsabilità del Collegio Sindacale sono determinate dalle norme di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
I Sindaci possono essere Invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza esercizio di voto.
I Sindaci possono riferire ai suddetti Organi le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi per l'esame delle risultanze contabili e della loro regolare Iscrizione nei registri contabili, redigendo processo verbale da trascrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.
Il Collegio può altresì essere convocato ogni qualvolta il suo Presidente riterrà opportuno convocarlo.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità dì procedura.Art. 21 - COMPENSI Al SINDACI
Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare fissato di anno in anno dal Consiglio Generale in sede di approvazione del bilancio.
Art. 22 - DURATA DELLE CARICHE
I componenti degli Organi della Cassa Edile durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.
E' però data facoltà alle Associazioni territoriali di cui all'art. 2 di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.
I componenti gli Organi nominati In sostituzione restano in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i membri sostituiti.
Titolo IV - DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO SOCIALE BILANCI
Art. 23 - DIRETTORE E PERSONALE DELLA CASSA
Gli uffici della Cassa Edile sono retti da un Direttore nominato dal Comitato di Gestione fra I candidati designati dalle Associazioni stipulanti.
Le attribuzioni del Direttore sono stabilite dal Comitato di Gestione.
L'assunzione del personale impiegatizio adibito agli uffici amministrativi della Cassa è fatta dal Comitato dl Gestione udito Il parere del Direttore.
Il trattamento disciplinare, economico, e normativo del personale dipendente dalla Cassa, ivi incluso il Direttore, viene stabilito dal Comitato di gestione.Art. 24 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Cassa Edile è costituto:
a) dai beni Mobili ed immobili che per acquisti, lasciti e donazioni, o per qualsiasi altro titolo vengano comunque acquisiti in proprietà della Cassa;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo previe occorrendo le eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della Cassa.
I capitali amministrativi della Cassa Edile possono essere impeigati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonché in ben Immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa.Art. 25 - ENTRATE
Costituiscono entrate della Cassa Edile:
a) i contributi ad essa spettanti da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori, a norma dell'art. 7 del presente Statuto;
b) gli interessi attivi, derivanti dall'attività di tutte le gestioni della Cassa, e le altre rendite patrimoniali;
c) I proventi delle multe a mente delle norme del Contratto Collettivo di lavoro;
d) le somme Incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti dl liberalità;
e) ogni altra somma che, per qualsiasi titolo, venga in proprietà della Cassa.Art. 26 - PRELEVAMENTI E SPESE
Per provvedere alle spese di gestione la Cassa Edile si varrà delle entrate di cui all'articolo precedente, ad eccezione di quelle previste dal comma d) di esso.
Gli eventuali avanzi dl gestione saranno Impiegati:
a) per le prestazioni assistenziali in favore degli operai edili iscritti, definite ai sensi del 2° comma del precedente art. 8 o nei modi concordati dalle Organizzazioni territoriali dei datori dl lavoro e dei lavoratori indicate all'art. 2.
b) per costituire le riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità determinate dal Comitato dl Gestione.
Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari e bancari, ecc.) firmata dal Presidente e controfirmata dal Vice Presidente,
Le persone clamate a sostituire II Presidente ed il Vice Presidente, quando esercitano le funzioni dl cui al presente articolo, dovranno essere munite di delega scritta conferita dalla persona sostituta.Art. 27 - ESERCIZI FINANZIARI BILANCIO
Gli esercizi finanziari della Cassa Delle hanno inizio il 1° gennaio di ogn1 anno, e terminano II 31 dicembre.
Alla fine di ogni esercizio, II Comitato di Gestione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo.
Tale bilancio deve essere approvato dal Consiglio Generale entro tre mesi dalla chiusura, e cioè entro il 31 marzo di ogni anno.
Esso sarà accompagnato da una relazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente, e da una relazione del Collegio Sindacale.
Conseguentemente il bilancio deve esser messo a disposizione del Collegato del Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto alla approvazione del Consiglio Generale.
Entro II 31 marzo dl ogni anno deve essere compilato ed approvato il bilancio preventivo, che sarà accompagnato da una relazione del Presidente.
Entrambi i bilanci (preventivo e consuntivo ) e le rispettive relazioni saranno trasmessi, entro il termine di un mese dalla data della loro approvazione, alle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Siracusa.
Il bilancio consuntivo deve esporre 1n forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.
Il bilancio preventivo deve contenere una esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferisce.
Titolo V - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 28 - SCIOGLIMENTO DELLA CASSA EDILE
La messa in liquidazione della Cassa Delle è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 11, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazional di cui all'art. 2.
La liquidazione della Cassa ò obbligatoria nel caso in cui essa cessi ogni attività per disposizione di legge.
Nell'ipotesi dl messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al 1° comma provvederanno alla nomina dl uno o di più liquidatori di cui determineranno i compiti nei modi e nel tempo e, successivamente, ne ratiflcheranno l'operato.
Qualora la nomina del liquidatore e dei liquidatori non sia avvenuta nel termine perentorio di un mese dalla data della messa in liquidazione, a tale nomina provvederà il Presidente del Tribunale dl Siracusa.
II patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione nell'ambito della categoria dei lavoratori edili che saranno indicate per concorde deliberazione delle Associazioni Sindacali stipulanti.
In caso dl disaccordo, tale devoluzione sarà determinata dal Presidente del Tribunale dl Siracusa.Art. 29 - MODIFICA DELLO STATUTO
Qualsiasi modifica al presente Statuto sarà deliberata dalle Organizzazioni Sindacali mediante accordo, su proposta del Comitato di Gestione della Cassa.
Art. 30 - REGOLAMENTO
Le norme dl cui al presente Statuto saranno Integrate da un REGOLAMENTO E NORME PER L'ASSISTENZA, che sarà approvato dal Comitato di Gestione, previo parere favorevole delle Organizzazioni territoriali dl cui all’art. 13 (Comitato dl Gestione).
Art. 31 - DECORRENZA E DURATA
Il presente Statuto entra in vigore il 1°_.settembre 1981 ed avrà durata Indeterminata nel tempo. Potrà essere molato In tutto o In parte a mente dell'art. 29.
Art 32 - RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.
NORMA TRANSITORIA
Le modifiche statutarie, adottate con atto 1n data 16 luglio 1981 entrano in vigore a decorrere dal 1° settembre 1981.
II bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario In corso alla data dl adozione delle modifiche statutarie sarà approvato dal Comitato di gestione.