loader image

Cassa Edile Siracusana
di Mutualità e Assistenza

SOSTEGNO STUDIO PER I FIGLI DI OPERAI EDILI DECEDUTI IN SEGUITO AD INFORTUNIO SUL LAVORO

A chi è rivolto: figli di lavoratori operai edili deceduti in seguito ad infortunio sul lavoro, regolarmente denunciati alla data del sinistro, presso Cassa Edile/Edilcassa, il cui decesso sia avvenuto a far data dal 1° Gennaio 2021.
Beneficio: corrisposto sotto forma di sostegno allo studio pari a 1.000 euro mensili, a decorrere dall’iscrizione al 1° anno delle scuole secondarie di secondo grado fino alla eventuale laurea, con un massimo di 10 mila euro annui per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e di 12 mila euri annue nell’ipotesi di frequenza di corsi universitari.
L’infortunio che ha causato il decesso del lavoratore deve essere attestato dal richiedente del beneficio (o da chi per lui, se minorenne) con apposito provvedimento di accertamento definitivo dell’Inail.
Il beneficiario (o chi per lui, se minorenne), inserito in un percorso di studi, dal primo anno della scuola secondaria di secondo grado, fino all’eventuale laurea, sia essa triennale che magistrale, presenterà specifica domanda al Sanedil, utilizzando l’apposita modulistica, corredata dalla documentazione prevista dal Regolamento attuativo.
Al ricevimento della domanda, il Sanedil procederà alla verifica della presenza di tutti i requisiti e della documentazione fornita, al fine dell’erogazione della prestazione.
In caso di documentazione incompleta, il Sanedil richiederà l’eventuale integrazione della stessa. Decorsi 60 giorni dalla richiesta di integrazione, senza esito positivo, la richiesta si riterrà decaduta.
Il beneficiario potrà ripresentare la domanda.

Il diritto a tali prestazioni è riconosciuto a far data dal 1° gennaio 2026. Eventuali anni di studio precedenti non danno diritto al rimborso delle annualità pregresse.
Scuole Superiori: per il primo anno il beneficiario (o chi per lui, se minorenne) dovrà allegare il certificato di iscrizione all’istituto prescelto; per gli anni successivi al primo, dovrà allegare il certificato che attesti la regolare iscrizione scolastica. Il sostegno allo studio, per l’anno 2026, sarà erogato anche per le mensilità decorrenti da settembre 2025, con effetto retroattivo.
– Il sostegno allo studio sarà erogato per un numero massimo di anni equivalente alla durata della scuola secondaria di secondo grado, con un solo eventuale ulteriore anno nell’ipotesi di bocciatura. Al termine di ogni anno, il beneficiario, o chi ne fa le veci, dovrà presentare al Sanedil apposito attestato di frequenza. In assenza di detto attestato, non sarà possibile effettuare le erogazioni per gli anni successivi.
Sostegno allo studio per studi universitari o assimilati ai sensi della normativa vigente (ad esempio, accademie, conservatori, ecc.): per il primo anno il beneficiario dovrà allegare il certificato di iscrizione al corso di laurea alla Facoltà universitaria; per gli anni successivi al primo e fino al conseguimento della laurea (sia essa triennale che magistrale) dovrà allegare l’iscrizione all’anno accademico successivo e l’attestazione di almeno due esami superati nell’anno accademico precedente. In assenza di tale documentazione, non sarà possibile effettuare le erogazioni per gli anni successivi.
In casi eccezionali, il Sanedil potrà valutare eventuali gravi motivi che giustifichino il mancato superamento dei predetti due esami nel singolo anno.
Il sostegno allo studio sarà erogato esclusivamente per la durata prevista dal piano di studi scelto.
Per gli studenti-lavoratori il sostegno allo studio verrà erogato fino ad un massimo di tre anni fuori corso, solo a seguito di presentazione di regolare lettera di assunzione e allegando il contratto di lavoro, fermo restando il superamento dei suddetti due esami l’anno.
L’Erogazione della prestazione avverrà con cadenza trimestrale tramite bonifico bancario. Sarà cura del beneficiario comunicare tempestivamente al Sanedil l’eventuale interruzione del percorso di studi.
Nell’ipotesi di mancata o non tempestiva comunicazione al Sanedil relativa alla interruzione degli studi, sarà attivato il recupero di quanto erogato successivamente alla suddetta interruzione.
Al fine di monitorare l’utilizzo delle risorse stanziate per la prestazione “Sostegno Studio”, il Fondo Sanedil provvede a predisporre apposita rendicontazione, da trasmettere alle Parti istitutive, con cadenza semestrale, nonché al termine del periodo di sperimentazione.

NORMA GENERALE

Le risorse, pari a 30 milioni di euro accantonate al 30 settembre 2025 presso CNCE nel Fondo Prepensionamenti, saranno destinate alle prestazioni straordinarie stabilite dall’accordo delle Parti Sociali sottoscritto in data 8 ottobre 2025.
Di tali risorse, 15 milioni di euro verranno conferiti da CNCE, entro il 28 febbraio 2026, al Fondo Sanedil per l’erogazione della prestazione “Sostegno Studio”, nel rispetto delle seguenti linee guida e del Regolamento attuativo predisposto dal Sanedil.

VALIDITA

Le prestazioni avranno una durata sperimentale di due anni a partire dal 1° Gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2027.

PER IL REGOLAMENTO COMPLETO CLICCA QUI

PER SCARICARE IL MODELLO DI RICHIESTA CLICCA QUI

Condividi sui social